Bilancio preventivo e consuntivo
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
C.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
C1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
BILANCIO 2021-2023
RENDICONTO 2019
BILANCIO 2020-2022
RENDICONTO 2018
BILANCIO ANNO 2019-2021
RENDICONTO 2017
BILANCIO ANNO 2018-2020
BILANCIO CONSUNTIVO 2016
11.05.2017 – AVVISO: PUBBLICAZIONE CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016BILANCIO ANNO 2017-2019
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015